Regolamento Comunale


REGOLAMENTO COMUNALE
PER L’ADOZIONE DI CANI RANDAGI RITROVATI SUL TERRITORIOCOMUNALE

Approvato con deliberazione consiliare N° 9 del 7/5/2016

INDICE
Titolo I. – Adozione
Art. 1 – Finalità
Art. 2 – Requisiti per l’affidamento dell’animale
Art. 3 – Modalità di adozione
Art. 4 – Pubblicità per le adozioni
Titolo II. - Modifiche dell’adozione
Art. 5 – Decesso o smarrimento del cane adottato
Art. 6 – Cessione del cane adottato
Art. 7 – Trasferimento di residenza dell’affidatario
Art. 8 – Rinuncia all’adozione
Titolo III. - Agevolazioni fiscali
Art. 9 – Requisiti
Art. 10 – Agevolazioni
Art. 11 – Verifiche e controlli
Titolo IV. – Cessione o cattura di cani di proprietà
Art. 12 – Cessioni al canile
Art. 13 – Cattura di cani di proprietà
Art. 14 – Casi non previsti dal presente regolamento

Titolo I. - Adozione

Art. 1 - Finalità.

La finalità del presente regolamento è l’incentivazione dell’adozione dei cani randagi ritrovati e catturati sul territorio comunale di Scigliano, allo scopo di far decrescere il sovraffollamento presso le strutture di ricovero, con il duplice risultato di migliorare il benessere degli animali ricoverati affidandoli a famiglie consapevoli e responsabili e limitare i costi del randagismo a carico della collettività.

Art. 2 – Requisiti per l’affidamento dell’animale.

I cani randagi catturati nel comune di Scigliano e ricoverati presso il canile convenzionato potranno essere adottati da soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati:

1. persone che abbiano compiuto il 18°anno di età ai fini della capacità di intendere e di volere;

2. Garanzia di adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell’animale in buone condizioni presso la propria abitazione o in altro luogo segnalato, in ambiente idoneo ad ospitarlo in relazione alla taglia, alle esigenze proprie della razza, assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie;

3. Assenza di condanne penali per il richiedente o per altri componenti del nucleo familiare: non saranno ammesse domande di coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro il sentimento per gli animali di cui agli artt. 544 bis, 544 ter, 544 quarter, 544 quinques del codice penale;

4. Dichiarare il consenso agli uffici comunali preposti o altri soggetti delegati a far visionare il cane anche senza preavviso, allo scopo di accertare la corretta tenuta dell’animale.

Art. 3 – Modalità di adozione.

1. Tutti i cani randagi di proprietà del comune ed ospitati presso il canile convenzionato possono essere adottati da privati che ne facciano richiesta in possesso dei requisiti dell’articolo precedente.

2. Gli interessati ad ottenere l’adozione di un cane presenteranno la relativa richiesta scritta su appositi moduli predisposti dall’Ente, che dopo averla valutata disporrà l’autorizzazione con la quale il richiedente potrà recarsi presso la struttura (canile) convenzionata per l’adozione del cane.

Art. 4 – Pubblicità per le adozioni.

1. Il Comune, adotta tutte le forme di pubblicità (manifesti, volantini, mass-media, iniziative presso le scuole, manifestazioni, web, social media, ecc.) per incentivare l’adozione dei cani ricoverati.

Titolo II. - Modifiche dell’adozione

Art. 5 – Decesso o smarrimento del cane adottato.

1. Nel caso di decesso o smarrimento dell’animale, l’affidatario dovrà darne tempestiva comunicazione scritta al responsabile del servizio presso il Comune ed alla ASP entro il terzo giorno successivo all’evento. In caso di decesso avvenuto per morte violenta o per avvelenamento l’affidatario dovrà darne comunicazione immediata alla ASP competente per non incorrere nelle sanzioni previste dalle vigenti norme.

Art. 6 – Cessione del cane adottato.

1. L’affidatario si impegna a non cedere l’animale, se non previa segnalazione all’ufficio comunale competente e al servizio veterinario dell’ASP di competenza.

Art. 7 – Trasferimento di residenza dell’affidatario.

1. In caso di cambio di residenza dell’affidatario, quest’ultimo è tenuto a fornire comunicazione scritta al Comune di Scigliano del nuovo domicilio e alla ASP in cui è ubicato.

Art. 8 – Rinuncia all’adozione.

1. Il cittadino che per motivi logistici (cambio di abitazione, allergie, nascita bambini, ecc.) sia impossibilitato a continuare a mantenere il cane presso il proprio domicilio e/o residenza può effettuare la rinuncia alla proprietà del cane con le modalità specificate al successivo Art 12.

Titolo III. - Agevolazioni fiscali

Art. 9 – Requisiti.

1. per poter riconoscere lo sconto previsto dal presente regolamento l'adottante od altro componente del nucleo familiare dovrà essere intestatario di un'utenza TARI.

2. L’adottante e/o il titolare dell’utenza TARI dovrà aver adempiuto regolarmente agli obblighi tributari del Comune di Scigliano.

Art. 10 – Agevolazioni.

Le agevolazioni disciplinate nel presente articolo potranno subire modifiche da parte dell’Amministrazione Comunale tramite apposita Delibera di Giunta Comunale.

1. L’adozione è completamente gratuita e prevede la seguenti agevolazione: a) una riduzione del tributo comunale denominato TARI pari al 30% del dovuto (con un massimo di Euro 300,00) per l’adozione di un cane che è in custodia presso il canile da almeno 3 mesi.

2. Lo sconto TARI è cumulabile: 1. Con altre adozioni, fino ad un massimo di due, in questo caso l’adottante deve avere almeno due utenze TARI; 2. Con altre iniziative che prevedono sconti sulla tassa (ad esempio compostiera). 3. Lo sconto è riconosciuto per la durata della vita del cane adottato. 4. In caso di decesso o smarrimento del cane adottato, gli eventuali incentivi saranno riconosciuti in forma parziale in relazione ai giorni di affido, in alternativa all’adozione di un altro cane. 5. In caso di cambio di residenza dell’affidatario e la conseguente uscita dal nucleo familiare del soggetto beneficiario dello sconto, l’agevolazione potrà essere trasferita nella nuova eventuale utenza TARI. 6. Le adozioni a distanza non danno diritto allo sconto. 7. Annualmente la Giunta Municipale stabilirà la percentuale di sconto derivante dal presente Regolamento.

Art. 11 – Verifiche e controlli.

1. L’ufficio comunale preposto potrà verificare periodicamente, anche con l’ausilio della Polizia Municipale o tramite un’associazione autorizzata dall’Ente, le condizioni di detenzione del cane.

2. Ogni anno, non oltre il 31 dicembre dovrà essere presentato presso l’ufficio una dichiarazione attestante l’esistenza in vita e la buona salute del cane adottato, la mancata presentazione comporta la perdita del diritto alle agevolazioni TARI per l’anno di riferimento.

3. Nel caso venisse accertato il maltrattamento dell’animale si provvederà ad inoltrare regolare denuncia ai sensi di legge, a revocare tempestivamente l’adozione disponendo il ricovero del cane presso la struttura convenzionata ed a richiedere la restituzione dell’eventuale sconto TARI percepito negli ultimi due anni.

Titolo IV. – Cessione o cattura di cani di proprietà

Art. 12 – Cessioni al canile.

1. In caso di cessioni e/o rinuncia adozione il proprietario dovrà presentare richiesta al Sindaco, indicando le motivazioni alla impossibilità di detenzione del cane adottato.

2. Qualora l’istanza sia accettata, il comune provvederà a comunicare al gestore del canile la necessità di prelevamento dell’animale e del suo mantenimento; la proprietà del cane verrà trasferita al Comune di Scigliano, fino alla sua eventuale adozione da parte di altri soggetti. In questo caso il soggetto rinunciatario dovrà restituire al Comune entro 30 giorni l’eventuale sconto sulla TARI per l’anno in corso e nella sua interezza.

Art. 13 – Cattura di cani di proprietà.

1. Per i cani di proprietà, ritrovati e custoditi presso la struttura, in possesso di regolare microchip, dovrà essere individuato il proprietario dal Comando di Polizia Municipale, attraverso l'anagrafe canina della ASP Servizio Veterinario. Una volta individuato, questi dovrà provvedere al ritiro del cane, al pagamento delle sanzioni amministrative (se elevate dalle diverse autorità competenti) e al pagamento delle spese di cattura e trasporto e dei giorni di permanenza presso il canile, con tariffa pari a quella massima convenzionata. In caso di rifiuto al ritiro, il gestore dovrà immediatamente informare il Comando di Polizia Municipale per gli eventuali adempimenti di legge. In caso di rifiuto al pagamento, il gestore dovrà informare immediatamente il responsabile del procedimento amministrativo per l'avvio della procedura esecutiva del recupero del credito.

Art. 14 – Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

a) le leggi e i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;

b) lo Statuto comunale;

c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili.